Il TAR Veneto riconosce la centralità dell’Aglio Bianco Polesano DOP nel definire l’identità e il valore del territorio di origine. Una decisione che attribuisce rilievo culturale e giuridico alle Indicazioni Geografiche dell’agroalimentare.
Editoriale di Mauro Rosati
Ad aprile 2026 il TAR Veneto ha annullato l’autorizzazione regionale relativa all’impianto di biometano previsto a Sarzano, nel comune di Rovigo, riconoscendo che la presenza dell’Aglio Bianco Polesano DOP non è un elemento neutrale, ma parte integrante dell’ecosistema economico, agricolo e culturale del territorio. Una produzione DOP, per sua natura, non è delocalizzabile: vive del legame con il luogo che la genera, con la sua storia produttiva, con il paesaggio e con la comunità che la custodisce.
La decisione rappresenta un passaggio significativo per il Consorzio di tutela dell’Aglio Bianco Polesano DOP e per il suo presidente Massimo Tovo, impegnati nella difesa di un territorio in cui la qualità agroalimentare non è soltanto un valore economico, ma anche un presidio culturale e identitario.
Negli ultimi anni diversi consorzi di tutela italiani si sono opposti a progetti energetici ritenuti incompatibili con i territori delle denominazioni. È accaduto, ad esempio, con il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria DOC, contrario a un impianto eolico in Puglia ritenuto potenzialmente lesivo del paesaggio e dell’identità locale, e con il Consorzio Vini Suvereto e Val di Cornia, in Toscana, contro un grande parco solare capace di ridisegnare profondamente il volto dell’area, incidendo sulla sua vocazione agricola, turistica e paesaggistica.
Le Indicazioni Geografiche non sono spazi agricoli neutri
La sentenza del TAR Veneto sull’impianto di biometano previsto a Rovigo rappresenta un passaggio importante nel percorso di maturazione giuridica e culturale del sistema italiano delle Indicazioni Geografiche. Non tanto per l’esito relativo all’impianto energetico, tema sul quale il dibattito resta aperto e complesso, quanto per il principio che afferma: i territori delle DOP e delle IGP non sono semplici superfici agricole disponibili a qualunque trasformazione.
Sono ecosistemi economici, culturali e sociali costruiti nel tempo attraverso regole condivise, investimenti collettivi, reputazione, paesaggio, biodiversità e comunità produttive.
Il TAR afferma infatti che, in presenza di produzioni DOP, non basta verificare la sola compatibilità urbanistica o tecnica di un impianto. Occorre valutare se l’intervento possa compromettere o interferire con le finalità di tutela e valorizzazione delle produzioni agroalimentari di qualità, nonché con le tradizioni agroalimentari locali previste dalla normativa nazionale. È un punto decisivo.
Per molti anni il sistema delle DOP e delle IGP è stato interpretato quasi esclusivamente come una disciplina commerciale o produttiva: uno strumento utile a certificare un prodotto, proteggerne il nome e garantirne l’origine. Oggi, però, questa visione appare insufficiente.
Le Indicazioni Geografiche sono diventate qualcosa di più profondo: infrastrutture territoriali che organizzano il rapporto tra economia, ambiente e identità locale.
La sentenza coglie esattamente questo aspetto. Il giudice non si limita a rilevare che nell’area esiste una produzione DOP, ma riconosce che la presenza dell’Aglio Bianco Polesano DOP contribuisce a definire la natura stessa del territorio. Non conta soltanto il singolo appezzamento interessato dall’impianto. Conta il contesto agricolo complessivo, il sistema produttivo, il paesaggio rurale, la funzione reputazionale dell’area.
È un passaggio culturale prima ancora che giuridico: significa riconoscere che le DOP non sono semplici marchi sovrapposti ai territori, ma elementi che, nel tempo, contribuiscono a modellare il territorio stesso.
Transizione energetica e tutela delle DOP: serve un’istruttoria adeguata
Naturalmente la sentenza non introduce alcun divieto assoluto rispetto agli impianti energetici nelle aree agricole interessate da produzioni DOP. Sarebbe una lettura sbagliata e ideologica, soprattutto di fronte a una priorità strategica come la transizione energetica, che richiede equilibrio, pianificazione e capacità di leggere la complessità dei territori.
Ed è proprio qui che emerge il punto centrale della decisione del TAR: l’obbligo di un’istruttoria adeguata.
Non è sufficiente autorizzare un intervento considerando esclusivamente gli aspetti tecnici dell’impianto. Bisogna comprendere se quell’opera possa alterare equilibri agricoli consolidati, interferire con produzioni di qualità o incidere sul valore identitario e competitivo di un territorio costruito in decenni di investimenti collettivi.
In fondo, è lo stesso principio che sta emergendo con sempre maggiore chiarezza anche a livello europeo. Il Regolamento (UE) 2024/1143 sulle Indicazioni Geografiche rafforza il legame tra IG, sostenibilità, ruolo dei gruppi di produttori, turismo e sviluppo territoriale. La decisione del TAR Veneto si inserisce in questa evoluzione culturale, che supera la semplice protezione del nome per affermare la tutela di un sistema territoriale complesso.
Per il mondo delle DOP e delle IGP italiane è un segnale importante. Non perché attribuisca una sorta di primato assoluto alle produzioni certificate, ma perché riconosce che esiste un interesse pubblico legato ai territori delle Indicazioni Geografiche: un interesse che merita valutazioni approfondite, equilibrio e responsabilità.
Per anni abbiamo raccontato le DOP come patrimonio economico. Oggi, forse, dobbiamo iniziare a considerarle sempre più come infrastrutture civili dei territori italiani.
Questa sentenza apre una strada nuova per la tutela delle Indicazioni Geografiche: una tutela che non si gioca soltanto sugli scaffali, nei ristoranti o sulle piattaforme digitali, ma parte dal territorio.
Fonte: Fondazione Qualivita


