COSA SONO LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE?

Le indicazioni geografiche stabiliscono diritti di proprietà intellettuale per prodotti specifici,

le cui qualità sono specificamente legate alla zona di produzione.

Le indicazioni geografiche comprendono:

DOP – Denominazione di origine protetta (prodotti alimentari e vini)

IGP – Indicazione geografica protetta (prodotti alimentari e vini)

STGSpecialità tradizionale garantita (prodotti alimentari e agricoli)

IG – Indicazione geografica (bevande spiritose e vini aromatizzati).

Il sistema delle indicazioni geografiche dell’UE protegge i nomi di prodotti provenienti da regioni specifiche e che possiedono qualità specifiche o godono di una reputazione legata al territorio di produzione. Le differenze fra DOP e IGP sono dovute principalmente alla quantità di materie prime del prodotto che devono provenire dalla zona o alla misura in cui il processo di produzione deve aver luogo nella regione specifica. L’IG è specifica per le bevande spiritose e i vini aromatizzati. L’STG evidenzia aspetti tradizionali senza essere collegata a una zona geografica specifica

Fonte: Agriculture.ec.europa.eu

NEL CIBO

Sono sistemi che riconoscono e proteggono una denominazione di un prodotto agroalimentare la cui origine, i sistemi di lavorazione o la reputazione, hanno un chiaro legame con il territorio di origine e le cui regole di produzione sono definite in un disciplinare approvato a livello europeo.

DOP

Denominazione di origine protetta

Identifica prodotti agricoli e alimentari originari di un territorio definito, dove sono attuate tutte le fasi di produzione, e da cui discendono le qualità specifiche del prodotto.

IGP

Indicazione geografica protetta

Identifica prodotti agricoli e alimentari originari di un territorio, al quale sono attribuibili una data qualità, la reputazione o altre caratteristiche, e in cui si svolge almeno una delle fasi di produzione.

STG

Specialità tradizionale garantita

Mette in evidenza il carattere tradizionale distintivo del prodotto o perché ottenuto con ingredienti tradizionali o perché ottenuto attraverso l’adozione di metodi di lavorazione tradizionali.

NEL VINO

Sono sistemi che riconoscono e proteggono una denominazione di vino contraddistinta da una data provenienza delle uve e da caratteristiche specifiche del prodotto finito, codificate in un disciplinare approvato a livello europeo.

DOP

Denominazione di origine protetta

Indica il nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un Paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo conforme ai seguenti requisiti:

  • la sua qualità e le sue caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente al particolare ambiente geografico e ai suoi
    fattori naturali e umani;
  • le uve da cui è ottenuto provengono esclusivamente da tale
    zona geografica;
  • la sua produzione avviene nella suddetta zona geografica;
  • è ottenuto da varietà di viti della specie Vitis vinifera.
    Per l’Italia nelle DOP rientrano le menzioni specifiche tradizionali
    DOCG e DOC.

IGP

Indicazione geografica protetta

Si riferisce a una regione, a un luogo determinato o, in casi eccezionali, a un Paese, che serve a designare un prodotto vitivinicolo conforme ai seguenti requisiti:

  • possiede qualità, notorietà o altre caratteristiche specifiche attribuibili a tale origine geografica;
  • le uve da cui è ottenuto provengono per almeno l’85% da tale zona geografica;
  • la sua produzione avviene nella zona geografica definita;
  • è ottenuto da varietà di viti della specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis.
  • Per l’Italia nelle IGP rientra la menzione specifiche tradizionale IGT.

NELLE BEVANDE SPIRITOSE

Sono sistemi che riconoscono e proteggono una denominazione di bevanda spiritosa contraddistinta da caratteristiche specifiche del prodotto finito, codificate in un disciplinare approvato a livello europeo.

IG

Indicazione geografica 

Le bevande spiritose sono bevande alcoliche con le seguenti caratteristiche:

  • sono destinate al consumo umano;
  • hanno caratteristiche organolettiche particolari;
  • hanno un titolo alcolometrico minimo del 15 %;
  • sono prodotte secondo quanto riportato nell’articolo 2 del regolamento CE n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Fonte: MASAF