Il nuovo quadro amplia la protezione internazionale dalle denominazioni di origine a tutte le indicazioni geografiche attraverso il Sistema di Lisbona. Per l’Italia entrerà in vigore il 14 ottobre 2026, rafforzando gli strumenti a disposizione delle filiere agroalimentari contro imitazioni e abusi
L’Italia ha depositato presso l’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale, la WIPO, lo strumento di ratifica dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche. La formalizzazione è avvenuta il 14 luglio a Ginevra, durante le Assemblee 2026 della WIPO, con la consegna del documento da parte del Sottosegretario al MASAF Patrizio La Pietra al Direttore generale dell’Organizzazione, Daren Tang.
Il deposito completa il percorso avviato con la legge 14 gennaio 2026, n. 13, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio, con la quale il Parlamento ha autorizzato la ratifica e l’esecuzione dell’Atto adottato a Ginevra il 20 maggio 2015. Per l’Italia le nuove disposizioni entreranno formalmente in vigore il 14 ottobre 2026, tre mesi dopo il deposito dello strumento di ratifica.
Dal vecchio Accordo di Lisbona a un sistema più ampio
L’Accordo di Lisbona del 1958, del quale l’Italia è stata uno dei Paesi fondatori, era rivolto esclusivamente alle denominazioni di origine, ossia ai nomi riferiti a prodotti caratterizzati da un legame particolarmente intenso con il territorio di provenienza.
L’Atto di Ginevra modernizza questo impianto ed estende il sistema internazionale anche alle indicazioni geografiche, rendendolo maggiormente compatibile con i diversi modelli di tutela adottati a livello nazionale e regionale. Possono inoltre aderire anche organizzazioni intergovernative come l’Unione europea.
Il meccanismo consente di richiedere la protezione di una denominazione in più giurisdizioni attraverso un’unica procedura di registrazione presso la WIPO e il pagamento di un solo insieme di tasse, evitando di presentare domande separate in ciascun Paese interessato. Non si tratta, tuttavia, di una protezione universale valida indistintamente in tutto il mondo: la copertura opera nei territori delle Parti contraenti secondo le regole previste dal Sistema di Lisbona.
Dopo la ratifica italiana, l’Atto di Ginevra riunisce 28 Parti contraenti e può offrire protezione in un massimo di 61 Paesi, mentre il Sistema di Lisbona nel suo complesso, considerando anche il precedente Accordo, copre fino a 73 Paesi. La distinzione è rilevante perché la reale efficacia dello strumento dipenderà anche dalla capacità di favorire nuove adesioni, ampliando progressivamente il numero dei mercati nei quali le denominazioni possono essere tutelate.
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Fonte: Ruminantia.it


