Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la domanda di approvazione di modifica del disciplinare di produzione dell’Asiago DOP (GUUE C 178 del 28/05/2020)
Le modifiche principali riguardano la denominazione delle due tipologie di formaggio, con la sostituzione di “Asiago d’Allevo” con “Asiago Stagionato” (stagionatura minima 90 giorni) e di “Asiago Pressato” con “Asiago Fresco” (20 giorni di maturazione, superiore a 40 giorni per la tipologia “Fresco Riserva”).
Il formaggio “Asiago Stagionato” può recare in etichetta la menzione aggiuntiva e facoltativa di “mezzano” (oltre 4 mesi), “vecchio” (oltre 10 mesi) o “stravecchio” (oltre 15 mesi).
Altre modifiche riguardano l’inserimento nell’elenco delle zone di produzione dell’Asiago DOP dei comuni padovani di Cittadella e Fontaniva, il divieto di utilizzo del cotone come sostanza alimentare per i bovini in quanto nulla a che vedere con la zona di origine e la prescrizione che almeno il 50% della razione alimentare in sostanza secca sia prodotta all’interno della zona geografica della DOP e sia apportata da foraggi.
Nel nuovo disciplinare sono poi precisate le modalità di produzione dell’Asiago DOP: il latte destinato alla produzione del formaggio deve essere raccolto entro 36 ore dalla prima mungitura (48 per il formaggio “prodotto di montagna) e trasformato entro 48 ore dall’entrata in caseificio; è possibile l’utilizzo del latte di una o più mungiture.
Viene poi inserito un nuovo articolo che chiarisce il legame esistente fra il prodotto e la zona di produzione, specificando che il territorio delimitato presenta condizioni climatiche e pedologiche sostanzialmente omogenee che influenzano i foraggi destinati all’alimentazione delle lattifere.
La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio entro tre mesi dalla data di pubblicazione.
Fonte: Fondazione Qualivita