Dal 14 maggio 2026 le etichette DOP e IGP dovranno riportare chiaramente anche il nome del produttore o dell’operatore responsabile, rendendo più trasparente l’origine dei prodotti.
Chi c’è dietro? Dal 14 maggio 2026 sulle etichette dei prodotti DOP e IGP non basterà più il marchio del supermercato, ma denominazione e nome del produttore o dell’operatore responsabile dovranno essere leggibili allo stesso colpo d’occhio. L’articolo 37 del regolamento Ue 2024/1143 sulle indicazioni geografiche è stato modificato dall’articolo 4 del regolamento Ue 2026/471 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2026, ed è stato interpretato da una recente circolare del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf) del 6 marzo 2026, la n. 110473.
Cosa dice il legislatore
Andiamo con ordine, iniziando dal testo della norma: «Se i prodotti agricoli sono designati da un’indicazione geografica, un’indicazione del nome del produttore o dell’operatore appare nell’ etichettatura nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. In tal caso, il nome dell’operatore è inteso come il nome dell’operatore responsabile della fase dí produzione in cui è ottenuto il prodotto che deve essere oggetto dell’indicazione geografica o responsabile della trasformazione sostanziale di tale prodotto.
[…]
Se la superficie maggiore degli imballaggi o dei contenitori corrisponde a quella descritta all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 1169/2011 (meno di 10 cm2, ndg),l’indicazione del nome del produttore o dell’operatore è volontaria. I prodotti agricoli […] commercializzati come indicazione geografica ed etichettati prima del 14 maggio 2026 possono continuare a essere immessi sul mercato senza rispettare l’obbligo di indicare il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica, fino a esaurimento delle scorte esistenti».
[…]
Fonte: Largo Consumo


