Guerra dei dazi: più importanza alla tracciabilità dei prodotti. Spesso i beni sono composti da parti che vengono da Paesi soggetti a diverse regole, complicazioni dalla mutevolezza delle misure.

In questi giorni si è parlato con una certa insistenza delle possibili, ulteriori misure tariffarie che gli Usa avrebbero potuto adottare a partire dal 1° febbraio sulle importazioni di beni da otto Paesi; Danimarca, Paesi Bassi, Finlandia, Germania, Francia, Svezia, Regno Unito e Norvegia. Sei di questi Paesi sono appartenenti all’Unione europea. Il tutto come conseguenza della questione Groenlandia, se non fosse stata raggiunta in extremis l’intesa tra il presidente Usa, Donald Trump, e il segretario della Nato, Mark Rutte.

Dazi e tariffe per Paese o per area

Il caso può essere utilizzato come un interessante esempio scolastico che offre lo spunto per effettuare alcune ulteriori riflessioni sulla convulsa dinamica daziaria attuale. Che cosa si intende esattamente quando si afferma che gli Usa potrebbero adottare maggiori tariffe sulle importazioni da determinati Paesi (e non altri)?

Dopo mesi di dazi in prima pagina, anche i non addetti ai lavori hanno ormai ben chiaro che il presupposto per l’applicazione ditali misure è l’origine dei beni («dove sono stati fabbricati?»). Quindi in termini tecnicamente più appropriati il periodo può essere così riformulato: gli Usa potrebbero adottare dazi extra sulle importazioni di prodotti originari di taluni Paesi europei.

Affiora ora naturale la domanda: ma è possibile applicare tariffe differenziate nei confronti di diversi Paesi membri dell’Unione europea, visto che quest’ultima costituisce un unico territorio doganale ed un unico soggetto negoziale? Prescindendo dalle valutazioni in punta di diritto, la risposta è nei fatti, dal momento che ci sono precedenti anche piuttosto recenti (seppure limitati a pochi casi circostanziati). Infatti, molti ricorderanno che nel 2018, a seguito dell’annosa vertenza Boeing—Airbus finita di fronte all’organo di appello Wto, gli Usa imposero misure tariffarie selettive per beni appartenenti a numerose linee merceologiche ed originari di diversi Paesi Ue.

Nel caso dell’Italia, furono ad esempio colpiti alcuni prodotti della filiera agroalimentare , tanto che gli imprenditori di settore si posero il più che comprensibile interrogativo esistenziale su cosa mai c’entrassero i nostri formaggi tipici con le dispute globali sull’aerospace; misteri che si annidano silenti tra le maglie insidiose dei meccanismi di funzionamento del commercio internazionale.

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La tracciabilità come regola di difesa

Si torna così ad un argomento a noi caro. All’aumentare della complessità e del livello di entropia dello scenario tariffario mondiale, farà necessariamente sempre più riscontro la necessità di accrescere l’intensità e la profondità dei modelli di tracciatura produttiva dei beni che fanno parte del ciclo commerciale di ciascuna azienda. In sostanza, oggi non si va da nessuna parte se non si dispone di una distinta base “parlante” che dia conto delle caratteristiche del prodotto esportato e dei suoi singoli componenti in maniera particellare; il patrimonio di dati e informazioni sulle merci costituisce il reale valore aggiunto che le imprese devono costruire per affrontare i mercati internazionali.

Proprio in questi giorni, il tema della tracciabilità e del “made In” è tornato prepotentemente di attualità, a causa della misura adottata dal legislatore nazionale, nell’ambito dell’ultima manovra economica, per l’applicazione dell’agevolazione dell’iperammortamento (articolo i, commi 427 e seguenti della legge 199/2025): per la prima volta, è stato previsto che tale agevolazione sia condizionata al fatto che gli investimenti riguardassero beni prodotti nella Ue o nel See (Spazio economico europeo).

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Fonte: Il Sole 24 Ore