La Corte di Giustizia, con la sentenza dell’11 settembre 2025 nella causa C-341/24, si è espressa sull’applicazione ratione temporis della normativa europea a un conflitto tra il marchio registrato “Salaparuta” e le omonime denominazioni geografiche.
La questione del conflitto tra denominazioni di origine protetta (“DOP”), indicazioni geografiche protette (“IGP”) e marchi notori anteriori è stata oggetto di un’importante evoluzione legislativa a livello europeo che ha portato, nel corso del tempo, ad un totale ribaltamento di prospettiva. Partendo infatti dal Reg. CE 1493/1999, che esprimeva il principio di predominanza delle denominazioni di origine sui marchi anteriori, si è giunti, da ultimo, al Reg. UE 2024/1143 che, dopo più di vent’anni di continuo cambiamento normativo, ha cristallizzato i principi e le regole comunitarie sul tema delle denominazioni protette.
In tale contesto di frenetica evoluzione normativa si inserisce la recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’11 settembre 2025 nella causa C-341/24 che riguarda un caso di conflitto nel mondo vitivinicolo. La Corte di Giustizia, su rinvio pregiudiziale della Corte di cassazione italiana, era stata chiamata a pronunciarsi sulla normativa applicabile ad una controversia che ha come protagonisti la Duca di Salaparuta S.p.A. da un lato e, dall’altro, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il Consorzio volontario di tutela dei vini DOC Salaparuta insieme ad alcune aziende vinicole.
Duca di Salaparuta S.p.A. è un’azienda vinicola titolare sin dal 1989 di diversi marchi nazionali ed europei contenenti il termine “Salaparuta”, coincidente con l’omonimo comune siculo celebre per la sua produzione vinicola. Nel 2006 era stata riconosciuta, con decreto, la denominazione di origine controllata (DOC) “Salaparuta” successivamente iscritta, con effetto dal 1° agosto 2009, nel registro delle DOP europeo. Nel 2016 l’azienda siciliana ha iniziato un’intensa battaglia legale sostenendo con forza che la notorietà dei propri marchi anteriori “Salaparuta” costituisce un valido motivo di nullità o invalidità delle registrazioni DOC e DOP “Salaparuta” successive.
Tale tesi si basava sul presupposto che la normativa applicabile alla controversia non fosse il Reg. CE 1493/1999 – che prevedeva un generale principio di predominanza delle denominazioni di origine sui marchi anteriori, pur consentendo a questi ultimi di continuare ad essere usati in un regime di coesistenza rispettando determinate condizioni – bensì uno dei successivi Regolamenti europei intervenuti sul tema. Ad esempio, il Reg. UE 1308/2013, il cui art. 101 par. 2, stabiliva che “Un nome non è protetto in quanto denominazione di origine o indicazione geografica se, a causa della notorietà e della reputazione di un marchio commerciale, la protezione potrebbe indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del vino“.
Giunta sino alla Suprema Corte – dopo che le tesi dell’azienda vinicola erano state respinte nei precedenti gradi di merito – la questione della normativa applicabile è stata infine devoluta alla Corte di Giustizia Europea. A seguito di un’attenta analisi delle normative comunitarie che si sono susseguite nel tempo, la Corte ha concluso affermando che, nel caso di specie, a doversi applicare è il Reg. UE 1493/1999 in quanto normativa vigente al momento del riconoscimento della DOC “Salaparuta”. Sulla base di questa normativa, la Corte ha concluso che la questione va risolta in base al principio di prevalenza della denominazione protetta sul marchio anteriore, previsto dall’art. 52 del Regolamento nonché dell’allegato VII, sezione F dello stesso, che stabilisce le condizioni in base alle quali può instaurarsi un regime di coesistenza con i marchi anteriori.
Il principio rievocato dalla sentenza della Corte, strettamente attinente al caso di specie, era già stato sostanzialmente abbandonato con il Reg. UE 479/2008 (che aveva abrogato il Reg. UE 1493/1999) in favore di una maggior considerazione del marchio notorio anteriore. Oggi il principio della sostanziale prevalenza del marchio notorio anteriore ha trovato la sua cristallizzazione definitiva nel recente Reg. UE 2024/1143. Tale testo di legge – che, non a caso, è stato definito come una sorta di Testo Unico sulle indicazioni geografiche (IG) – racchiude, modifica e abroga tutte le disposizioni comunitarie precedenti sul tema. Per quanto attiene al tipo di conflitto oggetto della controversia decisa dalla Corte, l’art. 30 del succitato Reg. UE 2024/1143 stabilisce infatti che “Un nome è escluso dalla registrazione in quanto indicazione geografica se, a causa della reputazione e della fama di un marchio commerciale e della durata di utilizzazione dello stesso, la registrazione del nome proposto come indicazione geografica sarebbe tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto”.
La sentenza, risolvendo il caso specifico in base ad una normativa nettamente differente da quella odierna, rappresenta una fotografia dell’evoluzione normativa sul tema e del completo ribaltamento di prospettiva che ha caratterizzato il diritto europeo: da un sistema nettamente protezionista verso le DOP/IGP si è passati a un approccio più equilibrato, capace di conciliare la tutela del territorio con il rispetto dei diritti acquisiti.
Fonte: Quotidianopiù