oriGIn - evocazione DOP IGP

Aggiornata da oriGIn la carta sulla protezione delle DOP IGP e IG contro l’”evocazione” nei regolamenti e nella giurisprudenza dell’UE utilizzata per promuovere una più ampia conoscenza dell’evocazione e della sua profondità in tutta l’UE (tribunali, uffici marchi e professionisti in particolare) e per renderlo noto al di fuori dell’UE.

La protezione contro l’etichettatura dei prodotti che può costituire una “evocazione” di DOP, IGP e IG – come previsto dall’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012, dall’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 2019/787 – è un potente strumento per la loro protezione significativa, soprattutto contro i tentativi “sottili” di indurre in errore i consumatori.

A seguito delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) (poi riflesse nelle sentenze dei tribunali nazionali” che avevano rinviato i casi alla Corte), la profondità/significato/nozione/concetto di “evocazione” è stato chiarito nel corso degli anni.

Allo stesso modo, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) – attraverso la sua pratica e le “Linee guida per l’esame dei marchi dell’Unione europea”, ha contribuito a consolidare la profondità/il significato/la nozione/il concetto di “evocazione”.

Da un lato, oriGIn EU e i suoi membri ritengono che ci sia la necessità di promuovere una più ampia conoscenza dell’evocazione (e la sua profondità) in tutta l’UE, anche tra gli uffici di PI/marchi, per garantire un’attuazione uniforme delle norme pertinenti.

Dall’altro, oriGIn lavora per far conoscere il concetto di evocazione al di fuori dell’UE, con l’obiettivo di promuovere la convergenza a livello internazionale.

Elementi cruciali dell’evocazione secondo i regolamenti e la giurisprudenza dell’UE

I regolamenti e la giurisprudenza dell’UE in materia chiariscono le seguenti questioni riguardanti l’evocazione di nomi protetti:

  1. L’evocazione non è limitata all’uso di segni verbali;
  2. L’evocazione può essere stabilita anche quando non c’è rischio di confusione per i consumatori;
  3. L’evocazione può essere prodotta dall’uso di elementi grafici;
  4. L’evocazione potrebbe essere stabilita attraverso riferimenti espliciti o impliciti;
  5. Non solo i consumatori dello Stato membro in cui il prodotto in questione è fabbricato sono rilevanti quando si decide sull’evocazione;
  6. L’evocazione può essere stabilita attraverso una vicinanza “concettuale”;
  7. L’evocazione può essere stabilita attraverso l’uso di elementi figurativi;
  8. La riproduzione dell’aspetto esterno di prodotti le cui denominazioni sono protetti può risultare in un’evocazione;
  9. L’evocazione può essere stabilita sia rispetto ai segni contestati utilizzati su prodotti comparabili rispetto a quelli della DOP, IGP o IG in questione.

Fonte: OriGIn EU

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