Evocazione e reputazione la nuova frontiera della tutela dei prodotti DOP e IGP. L’intervento dell’avvocata Barbara Sartori (Cba Studio Legale e Tributario di Milano)
Per un settore come l’agroalimentare made in Italy, che conta ben 897 prodotti DOP e IGP tra cibo, vino e spirits, capaci di generare un valore alla produzione di 20,7 miliardi di euro (dati Ismea-Qualivita sul 2025), la tutela del nome e della reputazione delle Indicazioni Geografiche è un aspetto fondamentale.
E, anche di recente, alcune sentenze dei Tribunali di Italia e d’Europa hanno evidenziato come la protezione debba andare oltre quella del nome della denominazione in senso stretto, guardando anche alla salvaguardia della sfera evocativa che lo circonda, anche quando si parla di prodotti di categorie merceologiche ben diverse. Come spiega questo intervento dell’avvocata Barbara Sartori dello Studio Cba Studio Legale e Tributario di Milano, che riceviamo e volentieri pubblichiamo.
Dop oltre il nome: evocazione, reputazione e nuova frontiera della tutela
Le Denominazioni di Origine Protette (DOP) sono Indicazioni Geografiche che identificano prodotti agroalimentari o vitivinicoli legati a uno specifico territorio, le cui qualità o caratteristiche dipendono essenzialmente dall’ambiente geografico e dal sapere produttivo locale. Esse, attraverso la tutela di una denominazione, valorizzano un capitale economico collettivo fatto di filiera, investimenti, reputazione e fiducia del consumatore.
Il diritto unionale e nazionale proteggono questo valore in modo ampio, vietando non solo l’uso diretto e non autorizzato della denominazione, ma anche le presentazioni ingannevoli ed evocazioni idonee a richiamare nella mente del consumatore il prodotto tutelato o a sfruttarne la notorietà. All’interno di questa cornice si colloca la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, 9 ottobre 2025, n. 2955, che esclude che “Grana” sia divenuto nome generico.
La Corte afferma che il termine conserva una connotazione territoriale, essendo elemento caratterizzante della DOP “Grana Padano”: la riconduzione normativa di una tradizione produttiva a una DOP unitaria consolida la funzione distintiva anche dei suoi elementi, impedendone la degradazione a nome generico pur in presenza di un originario significato descrittivo. Ne consegue che la tutela si estende all’uso commerciale anche di una parte della denominazione, purché idoneo a richiamare il prodotto protetto.
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Fonte: WineNews.it


