Da Asiago a Parmigiano e capocollo: l’accordo Arti (Agreement on Reciprocal Trade and Investment) tra Washington e Buenos Aires rischia di vanificare gli sforzi per l’accordo Ue-Mercosur e i negoziati europei per la tutela delle denominazioni d’origine
Dop e Igp italiane ed europee sotto scacco dopo la firma del trattato bilaterale tra Stati Uniti e Argentina, che introduce un mutamento sostanziale nel quadro del commercio internazionale dei prodotti agroalimentari. Attraverso l’integrazione di clausole di priorità e la definizione di una lista di termini considerati “generici”, l’intesa tra Washington e Buenos Aires punta a stabilire un primato normativo che potrebbe rendere inefficaci le tutele previste dai negoziati tra Unione Europea e Mercosur.
L’accordo, denominato ARTI, ovvero Agreement on Reciprocal Trade and Investment e firmato il 5 febbraio, prevede una gestione molto permissiva dei nomi dei prodotti alimentari che “apre il mercato sudamericano ai falsi a stelle e strisce”, scrive Coldiretti in una nota. In particolare, l’Argentina si impegna a permettere l’uso di termini che identificano prodotti agricoli in relazione a merci statunitensi, se non c’è una qualità o reputazione specifica essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica. L’articolo 2.5 stabilisce esplicitamente che Buenos Aires non limiterà l’accesso al mercato dei prodotti americani per l’uso di una lunga lista di termini specifici, tra cui sono presenti nomi che richiamano direttamente tipicità italiane come Asiago, Burrata, Fontina, Gorgonzola, Grana, Mascarpone, Mozzarella, Parmesan, Pecorino, Provolone, Ricotta e Romano per i formaggi, e Bologna, Capocollo, Mortadella, Pancetta, Prosciutto e Salame per i salumi. La lista contiene anche nomi di altre produzioni tipicamente europee: tra gli altri Brie, Camembert, Edam, Emmental, Feta, Gouda per i lattiero-caseari e Bratwurst, Chorizo e Kielbasa per le carni lavorate.
In altre parole, l’accordo stabilisce che un nome possa essere utilizzato liberamente se non viene dimostrato che il prodotto abbia una “reputazione specifica essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica”: non si dà dunque per scontato che “Asiago” sia una produzionefmerc veneta da proteggere, ma si stabilisce che, se non diversamente provato secondo i criteri dell’accordo, quel nome può essere trattato come un termine comune per indicare un tipo di formaggio, a prescindere da dove venga prodotto.
Aver incluso un elenco di nomi nell’accordo di fatto cristallizza la genericità di questi prodotti per Usa e Argentina, e impedisce all’Italia o all’Ue di chiedere in futuro che quei nomi siano riservati solo ai prodotti originali Dop o Igp.
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Fonte: Il Fatto Quotidiano.it


