Vittoria del Comité Champagne ma resta l’onere della prova da parte dei Consorzi di Tutela.
Il Tribunale dell’Unione Europea ha accolto il ricorso del Comité interprofessionnel du vin de Champagne e dell’INAO contro la decisione dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale) che aveva autorizzato in parte la registrazione del marchio “NERO CHAMPAGNE”, richiesto dalla società italiana Nero Lifestyle, anche per vini conformi al disciplinare della DOP “Champagne”.
La sentenza, pubblicata il 25 giugno 2025, rappresenta un importante precedente a tutela delle Denominazioni di Origine Protetta.
I punti chiave della decisione:
- Tutela della DOP “Champagne”: un marchio può contenere una DOP solo se non ne sfrutta indebitamente la notorietà né inganna il consumatore sull’origine del prodotto.
- Errore giuridico dell’EUIPO: l’Ufficio ha sbagliato nel ritenere inconfutabile la presunzione di legittimità del marchio per prodotti conformi alla DOP. Il Tribunale ha chiarito che tale presunzione può essere superata con prove concrete.
- Motivazione insufficiente: l’EUIPO non ha adeguatamente spiegato perché le prove presentate dal Comité Champagne fossero state ritenute irrilevanti.
- Rischio di inganno per il termine “Nero”: il consumatore italiano potrebbe associarlo impropriamente a un “champagne nero”, che non esiste secondo il disciplinare (che prevede solo varianti bianco e rosato).
L’esito finale:
La registrazione del marchio “NERO CHAMPAGNE” è stata respinta integralmente. La decisione dell’EUIPO è stata annullata.