L’operatore o l’organizzazione che intende apporre l’etichetta nella carne bovina con informazioni facoltative desumibili direttamente o indirettamente dalla documentazione ufficiale deve garantire il riscontro della veridicità delle informazioni. Mettendo a disposizione, secondo le indicazioni dell’autorità competente, una banca dati dalla quale è possibile risalire ai codici di rintracciabilità riportati sulla documentazione ufficiale medesima e inserita nella banca dati nazionale dell’anagrafe bovina. In caso di lotti di carne bovina con codici o numeri di rintracciabilità della carne bovina diversi, da quelli contenuti nella banca dati nazionale , gli operatori o le organizzazioni che commercializzano carni bovine devono mettere a disposizione tutti i codici di rintracciabilità delle carni che costituiscono il lotto. Queste le precisazioni contenute nella circolare del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 13 aprile 2015 prot. n. 7770. contenente chiarimenti sull’etichettatura facoltativa delle carni bovine. L’informazione che rende nota l’azienda presso la quale il bovino è stato allevato, rientrando tra le informazioni desumibili dalla documentazione ufficiale, non necessita di un disciplinare per poter essere riportata in etichetta.
Fonte: Italia Oggi