Conclusa la fase nazionale prevista dal Reg. (UE) 2024/1143: il MASAF valuta positivamente le controdeduzioni dal Comitato Giandujotto di Torino e trasmette il dossier a Bruxelles per l’esame comunitario

Prosegue l’iter di riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta per il Giandujotto di Torino. Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) ha comunicato la chiusura della fase nazionale di opposizione ai sensi dell’art. 10, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2024/1143.

A seguito della pubblicazione della domanda di registrazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (29 maggio 2025), il Ministero aveva ricevuto diverse opposizioni da parte di operatori del settore. Tali osservazioni sono state trasmesse al Comitato promotore per le controdeduzioni, successivamente valutate dall’Amministrazione.

Nel provvedimento, il MASAF ritiene che le controdeduzioni presentate siano idonee a superare le criticità sollevate, consentendo così il proseguimento dell’iter.

Accoglimento parziale delle opposizioni: periodi transitori e tutela dei marchi preesistenti

In particolare, alcune richieste sono state accolte, prevedendo la concessione di periodi transitori fino a 15 anni per l’utilizzo di specifiche denominazioni già in uso da parte di alcune imprese: per Baratti & Milano Srl è stata riconosciuta la possibilità di continuare a utilizzare le diciture “Giandujotto di Torino”, “Giandujotti di Torino” e “Gianduiotto di Torino”, mentre per Piemont Cioccolato Snc è stato autorizzato l’uso della dicitura “Gianduiotto di Torino” sull’incarto primario; analogamente, per Lindt & Sprüngli Spa è stata prevista la concessione di un periodo transitorio di 15 anni per continuare a utilizzare la denominazione in relazione ai prodotti commercializzati. Inoltre, il Ministero ha preso atto dell’esistenza del marchio “Gianduia 1865 – L’autentico Gianduiotto di Torino”, registrato nel 1970 e riconosciuto come Marchio Storico di Interesse Nazionale, confermando che lo stesso potrà continuare a essere utilizzato e rinnovato secondo quanto previsto dall’articolo 31, comma 3, del Regolamento (UE) 2024/1143.

Altre opposizioni sono state invece respinte, anche alla luce dei chiarimenti forniti sul disciplinare di produzione e sul quadro normativo applicabile.

Con la conclusione della fase nazionale, il MASAF ha provveduto a trasmettere il fascicolo alla Commissione europea, avviando così la fase comunitaria della procedura di registrazione.

Fonte: Fondazione Qualivita