Il Tribunale dell’UE ha annullato la decisione della Commissione che dichiarava illegale la proroga del rimborso da parte dell’Italia per i produttori di latte che hanno sforato le quote nazionali per le campagne dal 1995-96 al 2001-2002. Il contenzioso (causa T527113) si riferisce alla rateizzazione delle multe latte approvata dal Consiglio UE nel 2003 (decisione 2003/530/Ce), con cui l’Italia si sostituiva agli allevatori che avevano superato le quote, nel pagamento del «super prelievo» dovuto per le campagne succitate. Soprattutto, Bruxelles aveva messo in discussione la proroga di sei mesi concessa agli stessi allevatori per la restituzione degli importi tra il 2010 e il 2011. Atto illegale secondo le osservazioni della Commissione Europea, che dopo aver avviato una procedura per aiuti di stato illegali nel febbraio 2012, nel luglio 2013 li aveva dichiarati incompatibili con il mercato interno, chiedendo a Roma di recuperare gli importi maggiorati degli interessi dovuti.
L’Italia aveva presentato ricorso presso la Corte UE nel settembre 2013 sostenendo di essere rimasta entro la quota de minimis (gli aiuti che uno stato membro può autorizzare senza il preventivo via libera di Bruxelles). Roma inoltre ricordava come la proroga riguardasse un limitato numero di produttori (l’11% di quelli che avevano beneficiato della rateizzazione) per importi molto bassi, da pochi centesimi fino a poco meno di tempo a chi paga 700 euro e ha avuto ragione, anche se la sentenza rileva limiti di altro tipo nell’accusa di Bruxelles. I giudici dell’UE hanno ribaltato il giudizio dell’Esecutivo UE sia per quanto riguarda la dichiarazione di incompatibilità, che per gli articoli sull’obbligo di rimborso «nella parte», spiega una nota della Corte «in cui riguardano il regime di aiuti e gli aiuti individuali concessi ai produttori che hanno usufruito della proroga».
Fonte: Italia Oggi