Pubblicazione a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per quanto riguarda la denominazione di una specialità tradizionale garantita. A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), la Repubblica ceca ha presentato (2) le denominazioni «Tradiční Lovecký salám»/«Tradičná Lovecká saláma» e «Tradiční Špekáčky»/«Tradičné Špekačky» quali nomi di una specialità tradizionale garantita (STG), conformemente al regolamento (UE) n. 1151/2012. Le denominazioni «Lovecký salám»/«Lovecká saláma» e «Špekáčky»/«Špekačky» erano state registrate in precedenza (3) senza riserva del nome a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio (4) come specialità tradizionale garantita e sono attualmente tutelati a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
A seguito della procedura di opposizione di cui all’articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012:
— le denominazioni «Lovecký salám»/«Lovecká saláma» sono state completate rispettivamente dai termini «Tradiční» e «Tradičná»,
— le denominazioni «Špekáčky»/«Špekačky» sono state completate rispettivamente dai termini «Tradiční» e «Tradičné».
Questi termini integrativi designano il carattere tradizionale delle denominazioni, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.
In virtù di quanto sopra, la Commissione pubblica i nomi «TRADIČNÍ LOVECKÝ SALÁM»/«TRADIČNÁ LOVECKÁ SALÁMA» e «TRADIČNÍ ŠPEKÁČKY»/«TRADIČNÉ ŠPEKAČKY» al fine di consentirne la registrazione nel registro delle specialità tradizionali garantite di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1151/2012.
Fonte: GUUE C 167 del 11/05/2016