Normativa prodotti DOP IGP

La normativa sui prodotti DOP IGP rientra a pieno titolo tra i pilastri della Politica Agricola Comune (PAC).  La sua evoluzione nel tempo è il frutto della crescente attenzione verso i prodotti agroalimentari e vitivinicoli da parte delle istituzioni nazionali ed europee. Oggi, l’impianto giuridico sui prodotti DOP IGP si configura come il sistema di tutela e valorizzazione della qualità e autenticità delle produzioni alimentari più avanzato del mondo.

Normativa prodotti agroalimentari DOP IGP

Fu la Commissione Europea a canalizzare le istanze emerse da più parti e ad avviare una riflessione sulla necessità di dotarsi di una normativa europea più coesa, inclusiva e sostenibile in materia di coltivazione, produzione e trasformazione dei prodotti agricoli di qualità destinati al consumo alimentare umano. A dare impulso all’iter normativo, che porterà alla creazione della politica europea di sviluppo rurale, di cui fanno parte anche le Indicazioni Geografiche (IG), fu proprio la pubblicazione da parte della Commissione europea della Comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio su “Il futuro del mondo rurale” (1988). Con essa si riconosce l’importanza del ruolo svolto dal mondo agricolo in materia di qualità alimentare, nonché di preservazione dell’ambiente e dell’ecosistema.

A segnare la prima tappa del processo di armonizzazione europea sulla normativa concernente i regimi di qualità dei prodotti agroalimentari è l’adozione del Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992. Esso rappresenta il primo tentativo compiuto dal legislatore europeo di disciplinare in maniera organica la protezione delle Indicazioni Geografiche e delle Denominazioni d’Origine dei prodotti agricoli e alimentari. Non a caso, è proprio in questo regolamento che per la prima volta appaiono le definizioni di Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e di Indicazioni Geografiche Protette (IGP). Nello stesso regolamento vengono anche stabiliti altri importanti principi che costituiranno la base della normativa oggi in vigore. In particolare, la normativa del ’92 disciplina aspetti essenziali legati all’esistenza delle DOP e IGP, come gli elementi essenziali di un disciplinare di produzione, la domanda e la procedura di registrazione della DOP o IGP, le autorità competenti al controllo sulla corretta esecuzione delle operazioni, nonché la tutela conferita dalla registrazione al nome del prodotto registrato. Tali principi verranno successivamente integrati e fatti convergere nel Reg. (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, a sua volta abrogato e sostituito dal Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012.

Si giunge così alla normativa attualmente in vigore relativa ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Il regolamento del 2012 costituisce, infatti, l’espressione più compiuta finora realizzata dal legislatore europeo sui principi delineati – e, a volte, solo enucleati in via embrionale – nella normativa precedente. Esso rappresenta, dunque, il punto di riferimento comune a tutti i sistemi di qualità certificata delle Indicazioni Geografiche agroalimentari. Con le nuove disposizioni vengono introdotti disposizioni importanti che accolgono alcune delle istanze avanzate negli ultimi anni dal sistema dei Consorzi di Tutela italiani sulla protezione dei prodotti registrati . Tra queste vi sono:

  • il riconoscimento di un ruolo preciso attribuito alle associazioni dei produttori e, dunque, con riferimento alla realtà italiana, ai Consorzi di Tutela;
  • la protezione ex-officio necessaria al fine di garantire condizioni equivalenti e reciproche di tutela dei prodotti DOP e IGP in tutti i Paesi membri dell’Unione Europea;
  • l’impiego in tutti gli Stati membri dei medesimi simboli grafici da apporre sui prodotti confezionati in fase di etichettatura che, oltre al nome e/o al logo specifici di ogni denominazione, consentano di identificare e qualificare i prodotti agroalimentari in modo inequivocabile, così da renderli al consumatore facilmente riconoscibili e distinguibili dalle produzioni convenzionali.

La registrazione di un marchio DOP o IGP, oltre a generare importanti ritorni economici per tutti i soggetti che operano all’interno della filiera di riferimento, è ambita anche per il pregnante grado di tutela che la normativa conferisce ai nomi dei prodotti una volta registrati. Infatti, la denominazione e i segni grafici non designano solo prodotti di qualità, ma costituiscono anche garanzia della loro autenticità, proteggendo in tal modo sia il consumatore sia il nome registrato da qualsiasi uso commerciale improprio, imitazione, usurpazione, evocazione, o altra indicazione falsa o ingannevole relativa al prodotto DOP e IGP.

Le classi previste per i prodotti agroalimentari DOP IGP

  • Classe 1.1 Carni fresche
  • Classe 1.2 Prodotti a base di carne
  • Classe 1.3 Formaggi
  • Classe 1.4 Altri prodotti di origine animale
  • Classe 1.5 Oli e grassi
  • Classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati
  • Classe 1.7 Pesci, molluschi, crostacei freschi e prod. der.
  • Classe 1.8 Altri prodotti dell’allegato I del trattato
  • Classe 2.1 Birre
  • Classe 2.2 Cioccolata e prodotti derivati
  • Classe 2.3 Prod. panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria
  • Classe 2.4 Bevande a base di estratti di piante
  • Classe 2.5 Pasta alimentare
  • Classe 2.6 Sale
  • Classe 2.7 Gomme naturali e resine
  • Classe 2.8 Pasta di mostarda
  • Classe 2.9 Fieno
  • Classe 2.10 Oli essenziali
  • Classe 2.11 Sughero
  • Classe 2.12 Cocciniglia
  • Classe 2.13 Fiori e piante ornamentali
  • Classe 2.14 Cotone
  • Classe 2.15 Lana
  • Classe 2.16 Vimini
  • Classe 2.17 Lino stigliato
  • Classe 2.18 Cuoio
  • Classe 2.19 Pellame
  • Classe 2.20 Piume

Normativa prodotti vitivinicoli DOP IGP

La storia della normativa italiana delle denominazioni del settore vitivinicolo inizia nel 1963 con l’emanazione del D.P.R. n. 930 del 12 luglio 1963 che, per la prima volta, disciplina il legame tra la qualità di un vino e il luogo di origine. Ciò viene fatto attraverso l’introduzione del concetto inedito di Denominazione di Origine Controllata (DOC).

Fu solo con la legge 10 febbraio 1992, n. 164 che l’Italia si adeguerà alle linee guida europee in materia viticola. Sarà proprio grazie alla legge del ’92 che il concetto di qualità di un vino verrà correlato a quello di “terroir” attraverso la definizione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (Vqprd), riconducibili a 3 categorie qualitative gerarchiche: 

  • i vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC);
  • i vini a Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG);
  • i vini da tavola con Indicazione Geografica Tipica (IGT).

Con l’entrata in vigore del Reg. (CE) 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, abrogato dal Reg. (CE) 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, è stata riformata l’Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo (OCM) attraverso l’introduzione delle protezioni dei vini come DOP o IGP, creando così un quadro omogeneo per la protezione delle Indicazioni Geografiche sia vitivinicole che agroalimentari. 

Il D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, abrogato e sostituito dalla Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (c.d. Testo unico della vite e del vino) sulla “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”, ha stabilito che i vini DOCG e DOC debbano confluire nella categoria dei vini DOP, e che i vini IGT vengano identificati attraverso l’acronimo già adoperato per i prodotti agroalimentari registrati (IGP). In ogni caso, la legge del 2016 fa salva la possibilità di continuare ad utilizzare, per i vini, le menzioni DOCG, DOC, IGT, in virtù della consuetudine più che decennale dell’impiego di tali acronimi, tuttora strettamente legati al mondo del vino, nel linguaggio comune. 

I vini che, a seguito dei controlli effettuati dalle autorità di controllo pubbliche o dagli organismi di controllo privati autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, risultano conformi al Disciplinare di produzione di una determinata DOP o IGP, quali menzioni tradizionali, possono essere identificati con gli stessi simboli previsti per le speculari Indicazioni Geografiche dei prodotti agricoli e alimentari registrati a livello europeo. 

La nuova normativa rinforza il legame tra le caratteristiche del vino e la sua origine geografica, attraverso l’accoglimento dei seguenti principî: 

  • l’esplicitazione nel Disciplinare di produzione degli elementi che caratterizzano il vincolo con il territorio; 
  • l’obbligo di far coincidere le zone di vinificazione e di imbottigliamento; 
  • la perdita del diritto di rivendicazione di una determinata denominazione per i mosti e i vini atti a divenire DOP o IGP che dovessero fuoriuscire dalla specifica zona di produzione, salvo specifiche deroghe espressamente previste dai disciplinari di produzione.

Sul fronte legislativo europeo, la normativa in materia di Indicazioni Geografiche dei vini è confluita nel Reg. (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni in materia di organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che riunisce, integra e sistematizza la frammentaria normativa precedente. La Commissione europea ha successivamente avviato una serie di lavori atti a predisporre gli atti delegati e gli atti esecutivi previsti dal già citato Reg. UE 1308/2013 e necessari a dare attuazione alle disposizioni ivi previste in materia di DOP e IGP dei vini. Tra di essi, spiccano per importanza il Reg. delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 ed il Reg. di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 che, in sostanza, riformulano la procedura di protezione e modifica delle DOP e IGP e delle menzioni tradizionali, nonché le disposizioni in merito all’etichettatura e alla presentazione.

Menzioni tradizionali

Sono utilizzate per:

  • indicare che il prodotto beneficia di una DOP o IGP in applicazione della normativa europea e della legislazione di uno Stato membro;
  • designare il metodo di produzione o di invecchiamento, o la qualità, il colore, il tipo di luogo o un evento legato alla storia del prodotto che beneficia di una DOP o di una IGP.

Categorie

Le tipologie di prodotti vitivinicoli per le quali può essere presentata domanda di registrazione come DOP o IGP, di seguito specificate, sono elencate ai punti: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16 dell’allegato IV del Reg. (CE) 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008.]

Le classi previste per i prodotti vitivinicoli DOP IGP

1. Vino
3. Vino liquoroso
4. Vino spumante
5. Vino spumante di qualità
6. Vino spumante di qualità di tipo aromatico

8. Vino frizzante
9. Vino frizzante gassificato
11. Mosto di uve parzialmente fermentato
15. Vino ottenuto da uve appassite
16. Vino di uve stramature

Normativa bevande spiritose IG

Le bevande spiritose possono essere registrate a livello europeo solo come IG, a differenza di quanto previsto per i prodotti agroalimentari e i vini. La normativa europea concernente le bevande spiritose è stata dapprima contenuta nel Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 e nel Reg. di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione del 25 luglio 2013.  

I regolamenti appena citati:

  • forniscono la definizione di bevanda spiritosa
  • elencano le categorie autorizzate all’interno del territorio dell’Unione Europea;
  • stabiliscono le modalità di produzione, la designazione, la presentazione e l’etichettatura delle bevande spiritose registrate, nonché l’utilizzazione delle medesime nella produzione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari;
  • definiscono il titolo alcolometrico minimo che deve essere impiegato per la produzione di bevande spiritose e di qualsiasi altra bevanda alcolica.

Tuttavia, il già citato Reg.  (CE) n. 110/2008, che si è dimostrato essere uno strumento efficace nel disciplinare il settore delle bevande spiritose, è stato rivisitato e abrogato dal nuovo Reg. (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019

Con la nuova normativa vengono, innanzitutto, aggiornate le disposizioni relative alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose. In secondo luogo, le modalità di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose vengono riviste tenendo conto delle esperienze più recenti, dell’innovazione tecnologica, degli sviluppi di mercato e dell’evoluzione delle aspettative dei consumatori.

In particolare, il Reg. (UE) 787/2019 stabilisce che una bevanda alcolica può essere definita spiritosa quando:

  • è destinata al consumo umano;
  • possiede caratteristiche organolettiche particolari;
  • ha un titolo alcolimetrico volumico minimo del 15%, salvo tassative eccezioni;
  • è stata prodotta direttamente o mediante miscelazione di una bevanda spiritosa con una o più bevande di altro tipo. 

Inoltre, viene anche precisato che nella miscela possono essere utilizzate bevande spiritose e/o alcol etilico di origine agricola o distillati di origine agricola, e/o altre bevande alcoliche, e/o bevande.

Analogamente a quanto accade per i prodotti agroalimentari e i vini, le domande di registrazione delle bevande spiritose devono essere presentate direttamente alla Commissione europea tramite lo Stato Membro d’origine del prodotto, accompagnate da una scheda tecnica che contenga la descrizione dei requisiti previsti per ottenere il riconoscimento di Indicazione Geografica. 

Nella scheda tecnica devono essere indicati i seguenti elementi:

  • la denominazione e la categoria della bevanda spiritosa;
  • il nome e indirizzo del richiedente;
  • una descrizione del prodotto comprensiva delle principali caratteristiche fisiche, chimiche e/o organolettiche e del metodo di produzione utilizzato; 
  • la definizione della zona geografica interessata e degli elementi che provano il legame fra il prodotto e il territorio di produzione; 
  • le eventuali aggiunte all’Indicazione Geografica o norme specifiche in materia di etichettatura.

Le classi previste per le bevande spiritose IG

1. Rum
2. Whisky o Whiskey
3. Acquavite di cereali
4. Acquavite di vino
5. Brandy o Weinbrand
6. Acquavite di vinaccia o marc
7. Acquavite di residui di frutta
10. Acquavite di sidro di mele e sidro di pere
15. Vodka
17. Geist

18. Genziana
19. Bevanda spiritosa al ginepro
24. Akvavit/aquavit
25. Bevande spiritose alll’anice
29. Anis distillato
30. Bevande spiritose di gusto amaro o Bitter
33. Liquore
34. Crema di (nome del frutto o della materia prima)
40. Nocino
– Altre Bevande spiritose