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	<title>evocazione &#8211; Fondazione Qualivita</title>
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	<description>DOP IGP STG :: Prodotti agroalimentari e vitivinicoli IG</description>
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	<title>evocazione &#8211; Fondazione Qualivita</title>
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	<item>
		<title>La disputa legale attorno all’uso del termine ‘burrata’</title>
		<link>https://www.qualivita.it/news/la-disputa-legale-attorno-alluso-del-termine-burrata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Laschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 08:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli Stampa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Quarta Corte d’Appello dell’Euipo respinge il ricorso del Consorzio della Burrata di Andria IGP: l&#8217;IGP non protegge la parola &#8220;burrata&#8221; ma solo la &#8220;Burrata di Andria&#8221; Il Consorzio di tutela della Burrata di Andria IGP e [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>La Quarta Corte d’Appello dell’Euipo respinge il ricorso del Consorzio della Burrata di Andria IGP: l&#8217;IGP non protegge la parola &#8220;burrata&#8221; ma solo la &#8220;Burrata di Andria&#8221;</em></p>
<p>Il <strong>Consorzio di tutela della Burrata di Andria IGP</strong> e la<strong> Casearia Cioffi</strong>, azienda salernitana specializzata nella produzione di Mozzarella di Bufala Campana Dop, sono i protagonisti di una <strong>disputa legale attorno all’uso del termine ‘burrata’</strong>.</p>
<p>La vicenda ha avuto inizio nel 2023, quando l’azienda campana ha fatto richiesta all’Euipo, l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, per <strong>registrare il marchio ‘Burrata Campana’</strong>, comprensivo di un logo, per diversi prodotti, tra cui una variante a base di latte di bufala. Il Consorzio pugliese, dunque, aveva fatto ricorso appellandosi ai diritti di tutela correlati alla registrazione del marchio di Burrata di Andria IGP e del relativo consorzio.</p>
<p>La <strong>sentenza dell’Euipo</strong>, risalente al giugno 2024, ha dato ragione ai <strong>fratelli La Marca</strong>, titolari di Casearia Cioffi, sottolineando, tra le varie motivazioni, che “<strong>non vi è rischio di confusione ai danni dei due marchi collettivi</strong>, né evocazione o usurpazione ai danni della IGP anteriore”.</p>
<p>[&#8230;]</p>
<p>Una nuova sentenza della<strong> Quarta Corte d’Appello dell’Euipo</strong>, lo scorso dicembre, ha <strong>respinto nuovamente il ricorso del Consorzio della Burrata di Andria IGP</strong>. <a href="https://www.ilsole24ore.com/art/latticini-scontro-puglia-campania-euipo-burrata-non-e-solo-andria-AISrdnoB?refresh_ce=1" target="_blank" rel="noopener">Come riporta il Sole 24 Ore</a>, la sentenza spiega che “<strong>la parola ‘burrata’ è un genus e che la ‘burrata di Andria’ è una species di quel genus</strong> e che solo quest’ultima è protetta dall’omonima IG. Un ulteriore indizio in tal senso è che lo stesso testo del disciplinare della IG si riferisce alla ‘burrata di Andria’ o ‘Burrata di Andria’ e non alla ‘burrata’ in generale”. La sentenza preciserebbe inoltre che “l<strong>a IGP ‘burrata di Andria’ protegge solo la burrata che risponde al suddetto disciplinare</strong>, composta da latte vaccino e proveniente dal territorio pugliese. La stessa IGP non protegge, tuttavia, qualsiasi altro tipo di burrata.</p>
<p>[&#8230;]</p>
<p>Fonte: <a href="https://www.alimentando.info/la-disputa-legale-attorno-alluso-del-termine-burrata/" target="_blank" rel="noopener">Alimentando.info</a></p>
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		<title>Tutela agroalimentare: la Vernaccia di San Gimignano DOP vince in Argentina</title>
		<link>https://www.qualivita.it/news/tutela-agroalimentare-la-vernaccia-di-san-gimignano-dop-vince-in-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Laschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 07:35:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzi di tutela]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Cancellato il marchio ‘San Gimignano’ della cantina argentina Mevi: la Corte d’Appello argentina ha accolto il ricorso del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, annullando il marchio “San Gimignano” di una cantina che ne [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Cancellato il marchio ‘San Gimignano’ della cantina argentina Mevi: la Corte d’Appello argentina ha accolto il ricorso del Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano, annullando il marchio “San Gimignano” di una cantina che ne riproduceva nome e immagine. Una nuova vittoria nella difesa dell’autenticità e dell’identità del Made in Italy, con il coordinamento legale di Bugnion</em></p>
<p>Il Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano ottiene un nuovo e importante risultato nella tutela internazionale della DOP (Denominazione di Origine Protetta), questa volta in Argentina.<br />
La Corte d’Appello locale ha, infatti, accolto il ricorso del Consorzio, disponendo la cancellazione del marchio “San Gimignano” registrato dalla cantina argentina Mevi S.A., la quale utilizzava per i propri vini un’etichetta raffigurante le celebri torri medievali della città toscana, sovrastate dalla dicitura “San Gimignano”, ben visibile.</p>
<p><em> </em>Questo successo è preceduto dalla recente vittoria in Spagna con la cancellazione del marchio VARNACIA 1321, ritenuto evocativo e indebitamente associato alla DOP Vernaccia.</p>
<p>Un esempio di agganciamento alla notorietà di un’eccellenza territoriale e vinicola tutta toscana, che minacciava l’identità stessa di una denominazione storica e riconosciuta in tutto il mondo.</p>
<p>Un caso che si è trasformato in una lunga e complessa battaglia legale, la cui genesi risale al 2020, quando, grazie alle attività <strong>di sorveglianza internazionale </strong>condotte per il Consorzio da <strong>Bugnion S.p.A.</strong>, società <strong>leader nella consulenza in Proprietà Intellettuale</strong>, era emersa la presenza del marchio “San Gimignano” della cantina Mevi S.A in Argentina. Un segno depositato già nel 2007 e utilizzato per una linea di vini Cabernet Sauvignon, Chardonnay e Malbec, che stava iniziando a riscuotere un discreto successo e visibilità anche a livello internazionale.</p>
<p>Così, nel 2021, il Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano deposita un’<strong>azione di cancellazione</strong> davanti all’Ufficio Marchi argentino, che però viene rigettata nel 2024, sebbene Mevi S.A. non avesse nemmeno provato a difendersi. Una decisione legata al fatto che, secondo l’Ufficio Marchi, la DOP “Vernaccia di San Gimignano” avrebbe ottenuto il riconoscimento a livello internazionale solo nel 2017, tramite l’Accordo di Lisbona: quindi 10 anni dopo la registrazione del marchio di Mevi S.A. “San Gimignano”.<br />
Il Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano ha impugnato tale decisione “per errore manifesto” sulla data di riconoscimento della DOP “Vernaccia di San Gimignano” e, dunque, per errata interpretazione della normativa nazionale argentina e dei trattati internazionali.</p>
<p>Finalmente, il 28 ottobre 2025, il ricorso del Consorzio viene accolto, grazie al lavoro congiunto svolto da Bugnion, con il supporto anche dell’Ambasciata d’Italia a Buenos Aires, ottenendo infine la <strong>piena cancellazione del marchio</strong> della cantina Mevi.</p>
<p>La Corte argentina ha infatti riconosciuto che il segno contestato <strong>riproduceva una Denominazione di Origine Protetta straniera</strong>, già registrata in Italia nel <strong>1966</strong> e tutelata a livello internazionale dalla Convenzione di Parigi e dagli accordi TRIPS, firmati anche dall’Argentina, e che tale marchio fosse<strong> idoneo, </strong>inoltre,<strong> a ingannare i consumatori</strong> circa la reale provenienza geografica del prodotto.</p>
<p>“Una decisione che conferma quanto gli strumenti di tutela delle nostre eccellenze agroalimentari funzionino anche fuori dall’Unione Europea – commenta <strong>Paola Stefanelli</strong>, consulente in marchi di <strong>Bugnion</strong> che ha coordinato l’azione in Argentina -. È fondamentale che i Consorzi continuino a monitorare i mercati esteri per reagire prontamente contro gli usi indebiti delle nostre denominazioni. I trattati internazionali offrono strumenti efficaci, ma servono esperienza e specializzazione per applicarli con successo.”</p>
<p>“La Vernaccia di San Gimignano è parte della nostra identità, e vederla difesa con tanta determinazione anche oltre oceano ci riempie di orgoglio – le parole di <strong>Manrico Biagini</strong>, Presidente del <strong>Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano</strong> -. Questo risultato dimostra che la difesa del Made in Italy e della qualità dei nostri prodotti è una battaglia che vale sempre la pena di combattere, per proteggere la nostra storia, i nostri produttori e il legame unico che ci unisce a questo territorio.”</p>
<p>Una decisione che rappresenta un <strong>precedente significativo per la protezione delle denominazioni d’origine italiane all’estero</strong>, ribadendo la centralità degli accordi internazionali a difesa del Made in Italy.</p>
<p>Con questa nuova vittoria, il Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano conferma il <strong>proprio impegno costante nella valorizzazione e difesa delle eccellenze territoriali</strong>, affiancato dall’esperienza di Bugnion S.p.A., che da anni opera al fianco dei Consorzi di tutela italiani nelle sfide internazionali connesse alla tutela e alla valorizzazione della Proprietà Intellettuale.</p>
<p>Fonte: <a href="https://vernaccia.it/news/la-vernaccia-di-san-gimignano-vince-in-argentina-cancellato-il-marchio-san-gimignano-della-cantina-mevi/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Consorzio del Vino Vernaccia di San Gimignano</strong></a></p>
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		<item>
		<title>DOP e IGP, la protezione deve andare oltre il “nome stretto” della denominazione</title>
		<link>https://www.qualivita.it/news/dop-e-igp-la-protezione-deve-andare-oltre-il-nome-stretto-della-denominazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Laschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 08:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli Stampa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Evocazione e reputazione la nuova frontiera della tutela dei prodotti DOP e IGP. L’intervento dell’avvocata Barbara Sartori (Cba Studio Legale e Tributario di Milano) Per un settore come l’agroalimentare made in Italy, che conta ben [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Evocazione e reputazione la nuova frontiera della tutela dei prodotti DOP e IGP. L’intervento dell’avvocata Barbara Sartori (Cba Studio Legale e Tributario di Milano)</em></p>
<p>Per un settore come l’agroalimentare made in Italy, che conta ben <strong>897 prodotti DOP e IGP tra cibo, vino e spirits</strong>, capaci di generare un valore alla produzione di 20,7 miliardi di euro (<a href="https://www.qualivita.it/rapporto-ismea-qualivita-2025/" target="_blank" rel="noopener"><em>dati Ismea-Qualivita sul 2025</em></a>), la tutela del nome e della reputazione delle Indicazioni Geografiche è un aspetto fondamentale.</p>
<p>E, anche di recente, alcune sentenze dei <strong>Tribunali di Italia e d’Europa hanno evidenziato come la protezione debba andare oltre quella del nome della denominazione in senso stretto</strong>, guardando anche alla salvaguardia della sfera evocativa che lo circonda, anche quando si parla di prodotti di categorie merceologiche ben diverse. Come <strong>spiega questo intervento dell’avvocata Barbara Sartori</strong> dello Studio Cba Studio Legale e Tributario di Milano, che riceviamo e volentieri pubblichiamo.</p>
<h4>Dop oltre il nome: evocazione, reputazione e nuova frontiera della tutela</h4>
<p>Le Denominazioni di Origine Protette (DOP) sono Indicazioni Geografiche che identificano prodotti agroalimentari o vitivinicoli legati a uno specifico territorio, le cui qualità o caratteristiche dipendono essenzialmente dall’ambiente geografico e dal sapere produttivo locale. Esse, attraverso la tutela di una denominazione, valorizzano un capitale economico collettivo fatto di filiera, investimenti, reputazione e fiducia del consumatore.</p>
<p><strong>Il</strong> diritto unionale e nazionale proteggono questo valore in modo ampio, <strong>vietando non solo l’uso diretto e non autorizzato della denominazione, ma anche le presentazioni ingannevoli ed evocazioni </strong>idonee a richiamare nella mente del consumatore il prodotto tutelato o a sfruttarne la notorietà<strong>.</strong> All’interno di questa cornice si colloca la sentenza della <strong>Corte d’Appello di Venezia, 9 ottobre 2025, n. 2955, che esclude che “Grana” sia divenuto nome generico.</strong></p>
<p>La Corte afferma che il<strong> termine conserva una connotazione territoriale</strong>, essendo <strong>elemento caratterizzante della DOP “Grana Padano”</strong>: la riconduzione normativa di una tradizione produttiva a una DOP unitaria consolida la funzione distintiva anche dei suoi elementi, impedendone la degradazione a nome generico pur in presenza di un originario significato descrittivo. Ne consegue che la tutela si estende all’uso commerciale anche di una parte della denominazione, purché idoneo a richiamare il prodotto protetto.</p>
<p>[&#8230;]</p>
<p>Fonte: <strong><a href="https://winenews.it/it/dop-e-igp-la-protezione-deve-andare-oltre-il-nome-stretto-della-denominazione_581669/" target="_blank" rel="noopener">WineNews.it</a></strong></p>
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		<item>
		<title>Consorzio del Prosciutto di Parma contro evocazioni indebite: vittoria in Brasile e Malta</title>
		<link>https://www.qualivita.it/news/consorzio-del-prosciutto-di-parma-contro-evocazioni-indebite-vittoria-in-brasile-e-malta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Laschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2025 08:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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		<category><![CDATA[CONTRAFFAZIONE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consorzio del Prosciutto di Parma vince a Malta e in Brasile: importanti risultati legali contro evocazioni indebite che rafforzano la tutela della DOP nei mercati esteri Il Consorzio del Prosciutto di Parma mette a [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Consorzio del Prosciutto di Parma vince a Malta e in Brasile: importanti risultati legali contro evocazioni indebite che rafforzano la tutela della DOP nei mercati esteri</em></p>
<p>Il <strong>Consorzio del Prosciutto di Parma</strong> mette a segno due <a href="https://www.qualivita.it/news/consorzio-del-prosciutto-di-parma-contro-evocazioni-indebite-vittoria-legale-a-tutela-della-dop/" target="_blank" rel="noopener"><strong>risultati estremamente rilevanti nella protezione della DOP presso i mercati esteri</strong></a>, confermando l’importanza dell’attività di tutela che l’ente porta avanti da oltre 60 anni.</p>
<p>Una prima operazione ha coinvolto il territorio di <strong>Malta</strong>, dove il Consorzio aveva riscontrato gravi irregolarità riguardanti il prodotto <strong>preaffettato</strong>. Nei casi contestati, il <strong>prodotto veniva infatti confezionato presso impianti locali, riportando la dicitura Prosciutto di Parma in maniera indebita</strong>, poiché in violazione delle prescrizioni del Disciplinare della DOP, che prevede che il Prosciutto di Parma in vaschetta possa essere affettato solo in stabilimenti autorizzati, situati nella zona tipica di produzione in provincia di Parma, sotto la vigilanza dell’Organismo di controllo. Il tempestivo intervento dei legali del Consorzio, in collaborazione con l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), ha determinato la regolarizzazione di tutte le violazioni, con l’impegno scritto delle controparti a interrompere tali pratiche irregolari e con l’ottenimento di un rilevante risarcimento economico per il danno subito.</p>
<p>Assai <strong>significativo anche il risultato ottenuto dal Consorzio in Brasile</strong>, uno dei mercati più complessi per la tutela del Prosciutto di Parma, dove la richiesta di riconoscimento della DOP e quella di registrazione del marchio non si sono ancora definite e si rende, quindi, necessaria un&#8217;attività intensiva di salvaguardia. Al centro della vicenda che ha riguardato la DOP, <strong>alcune domande brasiliane per la registrazione di marchi contenenti riferimenti alla parola “Parma”</strong>. Tra queste, quella depositata da una nota azienda locale, e accolta dagli uffici competenti, per l’utilizzo della denominazione PARMAN destinata a prodotti a base di carne. I legali del Consorzio, <strong>constatato l’uso effettivo non solo del termine PARMAN</strong>, già indiscutibilmente evocativo vista anche l’area merceologica analoga a quella del prosciutto, ma<strong> addirittura del nome PARMA</strong>, hanno avviato da subito un’azione legale, <strong>ottenendo una vittoria</strong> per nulla scontata nel primo grado di giudizio, con il riconoscimento di una somma importante per coprire i danni subiti nonché l’impegno, da parte dell’azienda brasiliana, di rinunciare alle registrazioni ottenute e di non chiederne di analoghe nel futuro.</p>
<p>«I recenti risultati ottenuti a tutela della nostra DOP rappresentano per noi un motivo di grande soddisfazione e sono anche il frutto di una stretta e proficua collaborazione con le competenti Autorità nazionali, nella fattispecie ICQRF, che si è immediatamente attivato per far cessare l’uso indebito del nome “Prosciutto di Parma”», commenta <strong>Stefano Fanti, Direttore del Consorzio</strong>.</p>
<p>«Accogliamo con grande soddisfazione l’esito positivo di queste vicende legali. La vittoria riportata in Brasile, in particolare, è doppiamente significativa poiché si inserisce nel contesto geografico dell’accordo UE-Mercosur, che è stato recentemente finalizzato e per il quale si attende ora la ratifica definitiva», <strong>commenta il Presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma, Alessandro Utini</strong>, che si sofferma, poi, sui benefici di questa intesa commerciale per la DOP. «L’entrata in vigore dell’accordo rappresenterebbe un passaggio fondamentale per rafforzare la tutela del nostro prodotto sul territorio brasiliano. Esso prevede, infatti, una protezione piena e incondizionata del Prosciutto di Parma, che in Argentina, Paraguay e Uruguay sarà contestuale all’entrata in vigore dell’intesa, mentre in Brasile diventerà pienamente efficace dopo sette anni dalla ratifica dell’accordo, con relativa impossibilità di continuare ad utilizzare le denominazioni “Presunto tipo Parma” o similari, oggi fortemente presenti e penalizzanti per lo sviluppo della DOP nel mercato brasiliano. Vantaggi arriveranno anche sul piano tariffario, dal momento che i dazi doganali attualmente applicabili ai prosciutti saranno gradualmente eliminati negli anni successivi all’entrata in vigore dell’accordo», conclude il Presidente Utini.</p>
<p>Fonte: <a href="https://www.prosciuttodiparma.com/" target="_blank" rel="noopener"><strong>Consorzio del Prosciutto di Parma</strong></a></p>
<p><strong><a href="https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2025/11/Il-Consorzio-del-Prosciutto-di-Parma-vince-a-Malta-e-in-Brasile-importanti-risultati-legali-rafforzano-la-tutela-della-DOP-nei-mercati-esteri.pdf" target="_blank" rel="noopener">SCARICA IL COMUNICATO STAMPA</a></strong></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.qualivita.it/news/consorzio-del-prosciutto-di-parma-contro-evocazioni-indebite-vittoria-in-brasile-e-malta/">Consorzio del Prosciutto di Parma contro evocazioni indebite: vittoria in Brasile e Malta</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.qualivita.it">Fondazione Qualivita</a>.</p>
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		<item>
		<title>Fake Parmigiano ad Anuga: il Consorzio ottiene la rimozione di due prodotti</title>
		<link>https://www.qualivita.it/news/fake-parmigiano-ad-anuga-il-consorzio-ottiene-la-rimozione-di-due-prodotti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Laschi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 07:25:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Fake Parmigiano Reggiano alla fiera Anuga di Colonia: il Consorzio ottiene la rimozione di una salsa “garlic parmesan flavored sauce” e di un prodotto “parvegano”. Il Consorzio del Parmigiano Reggiano stima che il giro d’affari del [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Fake Parmigiano Reggiano alla fiera Anuga di Colonia: il Consorzio ottiene la rimozione di una salsa “garlic parmesan flavored sauce” e di un prodotto “parvegano”. Il Consorzio del Parmigiano Reggiano stima che il giro d’affari del falso Parmesan fuori dall’Unione Europea sia di oltre 2 miliardi di euro, circa 200mila tonnellate di prodotto, ossia tre volte il volume del Parmigiano Reggiano esportato</em></p>
<p>Anche l’edizione 2025 di <strong>Anuga</strong>, la più importante manifestazione fieristica al mondo dedicata al food &amp; beverage, segna un nuovo intervento del <strong>Consorzio del Parmigiano Reggiano</strong> a tutela della DOP italiana contro la presenza di falso Parmigiano Reggiano. Non è la prima volta che, nel corso di questa fiera, il Consorzio ha individuato casi di illecito, in particolare di usi di <strong>nomi evocativi della DOP vietati all’interno dell’UE</strong>, dove, grazie a un Regolamento dell’Unione Europea che fornisce un’ampia protezione alle IG e a diverse sentenze della Corte di Giustizia UE, prodotti non conformi al disciplinare della DOP “Parmigiano Reggiano” che recano tali nomi non possono assolutamente essere commercializzati né pubblicizzati.</p>
<p>Ricordiamo la <strong>sentenza ottenuta dalla Commissione e dal Consorzio nel febbraio 2008</strong> avanti la Corte di Giustizia, quando venne sancito che <strong>il termine “Parmesan” non è generico</strong> ma <strong>dev’essere considerato un’evocazione</strong> della denominazione “Parmigiano Reggiano” e non può essere utilizzato per formaggi non conformi al disciplinare della DOP. Il Consorzio stima che il<strong> giro d’affari del falso </strong><strong>Parmesan </strong>fuori dall’Unione Europea sia di<strong> oltre 2 miliardi di euro</strong>,<strong> circa 200.000 tonnellate </strong>di prodotto, ossia<strong> tre volte il volume del Parmigiano Reggiano esportato</strong>.</p>
<p>Come ogni due anni, nel corso delle attività di vigilanza presso la fiera, il Consorzio ha riscontrato alcune situazioni non conformi e ha immediatamente segnalato e richiesto l’<strong>intervento delle autorità tedesche competenti</strong>, in particolare del Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW. Nello specifico, il Consorzio ha segnalato <strong>una salsa denominata “Garlic Parmesan Flavored Sauce”</strong>, nella quale il termine “Parmesan” designerebbe un aroma, e quindi un ingrediente pacificamente non conforme al disciplinare della DOP. L’<strong>autorità</strong> <strong>tedesca</strong> ha agito tempestivamente adottando misure amministrative adeguate a rimuovere il prodotto non conforme. Inoltre, il Consorzio ha rinvenuto un prodotto di origine vegetale, presentato come sostituto del formaggio, dal nome <strong>“ParVegano”, anch’esso ritenuto evocativo</strong>: in questo caso, il Consorzio ha scelto di indirizzare una lettera direttamente all’operatore, tramite i propri legali, intimandolo di rimuovere il prodotto dall’esposizione, cosa che è stata effettivamente fatta nel giro di poche ore.</p>
<p>«<em>La tempestività con cui le autorità tedesche sono intervenute a seguito della nostra segnalazione</em>», ha dichiarato <strong>Nicola Bertinelli</strong>, presidente del Consorzio, «<em>conferma l’efficacia del sistema europeo di tutela delle DOP. Dopo anni di contenziosi, il quadro normativo definito dall’Unione Europea impone chiaramente agli Stati membri l’obbligo di proteggere ex officio le denominazioni d’origine, assumendosi una responsabilità diretta nella vigilanza. In Europa il nostro sistema di tutela raggiunge livelli di efficacia ancora lontani in molte altre aree del mondo, dove l’UE sta cercando di colmare il divario attraverso gli accordi di libero scambio con i Paesi terzi. Fuori dall’Unione, infatti, continuano a verificarsi utilizzi ingannevoli della nostra denominazione, con conseguenze negative non solo per le nostre esportazioni, ma soprattutto per il consumatore, che crede di acquistare un prodotto autentico e viene invece ingannato. Questo nuovo episodio di violazione all’interno del territorio dell’Unione dimostra che è tempo di un deciso salto di qualità: servono regole comuni per gli enti fieristici europei, in modo da garantire eventi realmente “fake free” ed evitare costosi e inutili interventi successivi da parte dei consorzi e dei tribunali</em>».</p>
<p>Fonte: <a href="https://www.parmigianoreggiano.com/it" target="_blank" rel="noopener"><strong>Consorzio del Formaggio Parmigiano Reggiano</strong></a></p>
<p><strong><a href="https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2025/10/CS-Anuga-sequestro-2025.pdf" target="_blank" rel="noopener">SCARICA IL COMUNICATO STAMPA</a></strong></p>
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		<title>Grana Padano DOP: dalla Corte d’Appello di Torino storica sentenza contro l’evocazione</title>
		<link>https://www.qualivita.it/news/grana-padano-dop-dalla-corte-dappello-di-torino-storica-sentenza-contro-levocazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geronimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 07:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzi di tutela]]></category>
		<category><![CDATA[evocazione]]></category>
		<category><![CDATA[INDICAZIONI GEOGRAFICHE]]></category>
		<category><![CDATA[LEGISLAZIONE]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consorzio di Tutela aveva denunciato l’uso di nomi e marchi “Gran Riserva Italia”. il Direttore Generale Stefano Berni: &#8220;pagina luminosa a tutela dei prodotti DOP&#8221; La Corte d&#8217;Appello di Torino, con una sentenza pubblicata [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>Il Consorzio di Tutela aveva denunciato l’uso di nomi e marchi “Gran Riserva Italia”. il Direttore Generale Stefano Berni: &#8220;pagina luminosa a tutela dei prodotti DOP&#8221;</em></p>
<p>La <strong>Corte d&#8217;Appello di Torino</strong>, con una sentenza pubblicata il 5 settembre scorso, ha scritto un&#8217;importantissima pagina nella tutela delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari tipici italiani, dichiarando che il formaggio &#8220;<em>Gran Riserva Italia</em>&#8221; realizzato da un caseificio non autorizzato all&#8217;utilizzo della <strong>DOP Grana Padano</strong> per designare i propri prodotti a pasta dura da grattugia costituisce una evocazione illegittima della nota DOP italiana, specificamente con riguardo alla categoria &#8220;Riserva Oltre i 20 mesi&#8221; che identifica il Grana Padano a maggiore stagionatura.</p>
<p><em>“Si tratta di una sentenza che giudico luminosa e da prendere come riferimento nelle tutela dei prodotti DOP – commenta <strong>Stefano Berni, Direttore Generale del Consorzio Tutela Grana Padano</strong> -, riprende e porta nei tribunali italiani principi stabiliti dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europa e diventa così una pietra miliare contro i similari e le loro politiche di immagine e di comunicazione fuorvianti per i consumatori”</em>.</p>
<p>La vicenda al centro del contenzioso si riferiva all&#8217;utilizzo dei termini &#8220;<strong><em>Gran Riserva Italia</em></strong>&#8221; nella presentazione di un formaggio a pasta dura commercializzato in una GDO italiana in forme di grossa pezzatura (circa 26 kg), con scalzo laterale arrotondato marchiato a fuoco con un logo ellittico attraversato dalla scritta orizzontale a caratteri cubitali &#8220;ITALIA&#8221; circondata dai termini &#8220;<em>Gran Riserva</em>&#8221; e dal claim &#8220;<em>Latte 100% italiano</em>&#8220;.</p>
<p>Il <strong>Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano DOP</strong> aveva chiesto giudizialmente di dichiarare che si trattasse di una &#8220;evocazione&#8221; della nota DOP protetta dall&#8217;Unione europea, ossia &#8211; secondo quanto costantemente insegnato dalla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea &#8211; di una fattispecie in cui l&#8217;etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto generico possono indebitamente richiamare nella mente del consumatore il prodotto tipico tutelato dall&#8217;Ue.</p>
<p><em>“La Corte d&#8217;Appello di Torino ha condiviso questa impostazione con una motivazione cristallina </em>– sottolinea <strong>Berni</strong> &#8211;<em>, che ha fatto il punto sulla tutela predicabile a favore delle DOP e IGP in Italia e nell&#8217;ordinamento europeo”.</em></p>
<p>I giudici torinesi, infatti, hanno richiamato espressamente l&#8217;insegnamento consolidato della <strong>Corte di Giustizia UE</strong> ed affermato in primo luogo che quando si deve effettuare una valutazione circa la sussistenza di una &#8220;evocazione&#8221;, il giudizio deve essere &#8220;globale&#8221;, ossia deve prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti della fattispecie, tanto nella denominazione spesa per designare il prodotto generico (coincidenze letterali, fonetiche etc.), quanto nella presentazione (es. forma, dimensione, colore, ma anche altri elementi quali i marchi a fuoco, la grafica, l&#8217;etichettatura etc.).</p>
<p>Nel caso di specie in causa era stata accertata l&#8217;identità di forma e dimensione dei due <strong>formaggi</strong> (entrambi a pasta dura, di colore giallo paglierino, con forma stondata ai lati e di grossa dimensione) e il fatto che i due prodotti presentassero una marchiatura &#8220;a fuoco&#8221; sullo scalzo laterale.</p>
<p>Inoltre, l&#8217;opzione di avvalersi congiuntamente anche della parola <strong>RISERVA</strong> (ripresa totalmente e senza una reale necessità stante la pluralità di analoghi termini a disposizione) e della parola &#8220;ITALIA&#8221; che, seppure diversa dall’aggettivo Padano, ha proprio lo scopo di suggestionare il consumatore medio europeo circa la provenienza del prodotto, determinano una indebita commistione concettuale che non può non ricadere nella nozione di &#8220;evocazione&#8221;.</p>
<p>La sentenza, quindi, valorizza pienamente il contesto in cui vengono spesi nomi, marchi e sigle nell&#8217;etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti. <em>“La pronuncia della Corte appare, quindi, un arresto giurisprudenziale davvero significativo nell&#8217;ottica della tutela delle DOP &#8211; IGP – </em>conclude <strong>Berni</strong><em> &#8211; nei confronti di tutte quelle fattispecie in cui, pur non essendo utilizzato espressamente il nome protetto, i prodotti generici si inseriscano comunque nella scia del toponimo &#8220;</em>agganciando&#8221; la sua identità e le sue preziose caratteristiche certificate.</p>
<p>Fonte: <a href="https://www.granapadano.it/it-it/curiosita-ed-eventi/notizie-sala-stampa/grana-padano-storica-sentenza-contro-l-evocazione-la-corte-d-appello-di-torino-condanna-un-caseificio/" target="_blank" rel="noopener"><strong> Consorzio Tutela Grana Padano</strong></a></p>
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		<title>Baldrighi (Origin Italia) – “Bene il Governo che vieta le evocazioni dei marchi privati a danno delle DOP IGP”</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Mauro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 09:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[evocazione]]></category>
		<category><![CDATA[marchi]]></category>
		<category><![CDATA[TUTELA]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con l’approvazione del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di modifica al Codice della proprietà industriale previsto dalle riforme del PNRR, si introduce anche il divieto di registrazione di marchi evocativi o usurpativi di [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Con l’approvazione del Consiglio dei Ministri del disegno di legge di modifica al Codice della proprietà industriale previsto dalle riforme del PNRR, si introduce anche il divieto di registrazione di marchi evocativi o usurpativi di indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta.</p>
<p>Un notevole passo in avanti per far fronte ai sempre e più numerosi casi di evocazione presenti nel mercato italiano ed anche in quello europeo. In questi mesi attraverso anche il lavoro nella Commissione consultiva permanente del <strong>CNALCIS</strong>, <em>Consiglio Nazionale per la Lotta alla Contraffazione e all&#8217;Italian Sounding</em>, che più volte ha discusso il disegno di legge in questione, <strong>Origin Italia</strong> ha sottolineato le crescenti criticità delle evocazioni delle denominazioni DOP IGP da parte di marchi privati, visto il successo delle prime.</p>
<p>Il tema della proliferazione dei marchi privati e pubblici a danno delle eccellenze italiane era stato portato all’attenzione anche del Ministro <strong>Francesco Lollobrigida</strong> in occasione della presentazione del Rapporto Ismea Qualivita 2022.</p>
<p>“<em>Esaudite alcune richieste di Origin Italia nel Disegno di Legge sulla proprietà industriale </em>– dichiara <strong>Cesare Baldrighi</strong> Presidente di Origin Italia – <em>che da sempre si batte sui temi dell’evocazione e della semplificazione per quando riguarda la tutela delle DOP IGP italiane. Un passo importante che va nella direzione giusta, anche se restano aperte le sfide europee su questi temi. Il nostro auspicio è che con la Riforma del sistema delle Indicazioni Geografiche si possa consolidare una visione più chiara dell’evocazione per non ripetere i casi Prosek e Aceto Balsamico sloveno o cipriota</em>”.</p>
<p>Fonte <strong>Origin Italia</strong></p>
<p><a href="https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2022/12/20221203-CS-DDL-PROPRIETA-INDUSTRIALE.pdf" target="_blank" rel="noopener">Scarica Comunicato Stampa</a></p>
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		<title>Italian Sounding in Lettonia. Pubblicità con sosia Maneskin promuove finta mozzarella italiana</title>
		<link>https://www.qualivita.it/news/italian-sounding-in-lettonia-pubblicita-con-sosia-maneskin-che-promuovono-finta-mozzarella-italiana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Geronimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 15:59:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[AGROALIMENTARE]]></category>
		<category><![CDATA[evocazione]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIAN SOUNDING]]></category>
		<category><![CDATA[MADE IN ITALY]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>In Lettonia la pubblicità di una mozzarella con dei &#8220;sosia&#8221; del gruppo romano per associare un&#8217;immagine positiva alla pizza surgelata L&#8217;enorme popolarità che i Maneskin hanno acquisito vincendo l&#8217;Eurovision Festival si vede anche dal clamoroso [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p><em>In Lettonia la pubblicità di una mozzarella con dei &#8220;sosia&#8221; del gruppo romano per associare un&#8217;immagine positiva alla pizza surgelata</em></p>
<p><em>L&#8217;enorme popolarità che i <strong>Maneskin</strong> hanno acquisito vincendo l&#8217;Eurovision Festival si vede anche dal clamoroso <strong>&#8220;tarocco&#8221;</strong> realizzato in Lettonia. Una pubblicità infatti utilizza dei &#8220;sosia&#8221; del gruppo romano (nemmeno troppo somiglianti) per promuovere una mozzarella fintamente italiana, come si evince dal nome <strong>&#8220;Formagia&#8221;</strong>.</em></p>
<p>Da un lato, essere coinvolti in un&#8217;operazione del genere è una vera e propria conferma del proprio status di star. Cose del genere sono capitate in passato a personaggi del calibro della <strong>Regina Elisabetta </strong>o dell’ex-presidente USA <strong>Donald Trump</strong>.</p>
<p>In questo caso, però, <strong>il &#8220;tarocco&#8221; è doppio:</strong> oltre all&#8217;uso discutibile dell&#8217;immagine degli artisti c&#8217;è anche l&#8217;ammiccamento al <strong>made in Italy,</strong> che troppo spesso viene usato a sproposito per prodotti che di italiano hanno poco o nulla.</p>
<p><em>“Tik labi ka italija frormagia mokarellas siers padara visu labaku!&#8230;. pat saldetu picu”</em>, tradotto: <em>&#8220;Buono come l&#8217;Italia la mozzarella Formagia rende tutto più buono!. &#8230;Anche la pizza surgelata&#8221;,</em> recita infatti il claim della campagna dell’azienda lettone.</p>
<p><strong>Ma sul piano legale cosa può succedere?</strong> L’utilizzazione di sosia, se volta a richiamare palesemente l’immagine di un noto personaggio a fini promozionali, configura una violazione del diritto allo sfruttamento economico dell’immagine, dovendo così essere necessariamente autorizzata dai legittimi titolari.</p>
<p>E&#8217; però necessario prendere in esame ogni singolo caso e quindi abbiamo chiesto un parere a un legale specializzato come <strong>Margherita Cera, del colosso multinazionale della consulenza legale Rodl &amp; Partner</strong>.</p>
<p>A suo avviso, &#8220;i Maneskin possono certamente agire per chiedere la rimozione della loro immagine dalla campagna pubblicitaria, nonché il <strong>risarcimento del danno </strong>per utilizzazione non autorizzata della loro immagine, nell’ambito, tra l’altro, di una pratica commerciale scorretta quale quella dell’<em>italian sounding</em> che si configura quando produttori stranieri commercializzano beni non <strong>made in Italy </strong>facendo credere ai consumatori che siano invece prodotti tipici italiani”.</p>
<p>Fonte: <a href="https://www.affaritaliani.it/marketing/finti-maneskin-finta-mozzarella-ma-il-tarocco-puo-costare-molto-caro-746654.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Affaritaliani.it</strong></a></p>
<p><a href="https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2021/06/0.jpg"><img class="size-full wp-image-376352 aligncenter" src="https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2021/06/0.jpg" alt="" width="537" height="726" /></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.qualivita.it/news/italian-sounding-in-lettonia-pubblicita-con-sosia-maneskin-che-promuovono-finta-mozzarella-italiana/">Italian Sounding in Lettonia. Pubblicità con sosia Maneskin promuove finta mozzarella italiana</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.qualivita.it">Fondazione Qualivita</a>.</p>
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		<title>Pesca e Nettarina di Romagna IGP, controlli con spirito costruttivo</title>
		<link>https://www.qualivita.it/news/pesca-e-nettarina-di-romagna-igp-controlli-con-spirito-costruttivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gennai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 08:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Articoli Stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Consorzi di tutela]]></category>
		<category><![CDATA[etichettatura]]></category>
		<category><![CDATA[evocazione]]></category>
		<category><![CDATA[ortofrutticoli e cereali]]></category>
		<category><![CDATA[TUTELA]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>&#8220;Lo scopo di un Consorzio è quello di tutelare le produzioni dei soci che vi aderiscono. Non abbiamo intenzione di danneggiare altri produttori, bensì di fare informazione su quello che i regolamenti permettono&#8221;. Paolo Pari, [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.qualivita.it/news/pesca-e-nettarina-di-romagna-igp-controlli-con-spirito-costruttivo/">Pesca e Nettarina di Romagna IGP, controlli con spirito costruttivo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.qualivita.it">Fondazione Qualivita</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Lo scopo di un Consorzio è quello di tutelare le produzioni dei soci che vi aderiscono. Non abbiamo intenzione di danneggiare altri produttori, bensì di fare informazione su quello che i regolamenti permettono&#8221;. <strong>Paolo Pari</strong>, presidente del <a href="https://pescanettarinadiromagna.it/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Consorzio di Tutela Pesca e Nettarina di Romagna IGP</strong></a>, risponde così a seguito dell&#8217;intervento di un produttore romagnolo non aderente al Consorzio in merito ai controlli e alle verifiche effettuate istituzionalmente per verificare eventuali evocazioni.</p>
<p>&#8220;In un&#8217;ottica assolutamente costruttiva, il Consorzio della Pesca e Nettarina di Romagna IGP vuole sottolineare che, in questa fase, stiamo svolgendo attività di controllo per informare i produttori e le aziende, fornendo loro le indicazioni pratiche sulla <strong>corretta applicazione delle denominazioni</strong> e, soprattutto, <strong>evidenziando le opportunità dell&#8217;IGP</strong> a coloro che non siano ancora inseriti nel circuito e dunque ancora non associati al Consorzio di Tutela per valorizzare la produzione di Pesche e Nettarine romagnole&#8221;.</p>
<p>Fonte: <a href="https://www.freshplaza.it/article/9243122/igp-pesche-e-nettarine-controlli-con-spirito-costruttivo/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>Freshplaza.it</strong></a></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.qualivita.it/news/pesca-e-nettarina-di-romagna-igp-controlli-con-spirito-costruttivo/">Pesca e Nettarina di Romagna IGP, controlli con spirito costruttivo</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.qualivita.it">Fondazione Qualivita</a>.</p>
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		<item>
		<title>COMMISSIONE EUROPEA &#8211; Pratiche per la lotta a registrazioni abusive di nomi di dominio .eu</title>
		<link>https://www.qualivita.it/news/commissione-europea-pratiche-per-la-lotta-a-registrazioni-abusive-di-nomi-di-dominio-eu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gennai]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2020 14:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricerche]]></category>
		<category><![CDATA[CONTRAFFAZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[evocazione]]></category>
		<category><![CDATA[INDICAZIONI GEOGRAFICHE]]></category>
		<category><![CDATA[proprietà intellettuale]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Ufficio delle pubblicazioni dell&#8217;Unione europea ha divulgato uno studio sulla valutazione delle pratiche di lotta contro registrazioni speculative e abusive di nomi di dominio. La ricerca ha l&#8217;obiettivo di valutare le pratiche volte a prevenire [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://www.qualivita.it/news/commissione-europea-pratiche-per-la-lotta-a-registrazioni-abusive-di-nomi-di-dominio-eu/">COMMISSIONE EUROPEA &#8211; Pratiche per la lotta a registrazioni abusive di nomi di dominio .eu</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://www.qualivita.it">Fondazione Qualivita</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;<strong><a href="https://op.europa.eu/it/home" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ufficio delle pubblicazioni</a> </strong>dell&#8217;<strong>Unione europea</strong> ha divulgato uno studio sulla valutazione delle <strong>pratiche di lotta contro registrazioni speculative e abusive di nomi di dominio</strong>. La ricerca ha l&#8217;obiettivo di valutare le pratiche volte a prevenire e combattere le registrazioni di nomi di dominio .eu speculative e offensive, in particolare quelle relative alla violazione di diritti precedentemente riconosciuti. Lo studio valuta in particolare:</p>
<ul>
<li>Le collaborazioni del registro .eu con l&#8217;<strong>Ufficio dell&#8217;Unione europea per la proprietà intellettuale</strong> (EUIPO), <strong>Europol</strong> e altre agenzie dell&#8217;Unione Europea;</li>
<li>La procedura di registrazione .eu;</li>
<li>Il meccanismo <strong>Alternative Dispute Resolution</strong> (ADR) in atto per la risoluzione delle controversie sui nomi di dominio.</li>
</ul>
<p>Ai fini dello studio, la registrazione speculativa e abusiva è definita come una registrazione di nomi di dominio identica o confusa in modo simile a un nome per il quale un diritto è riconosciuto o stabilito dal diritto nazionale e/o comunitario e dove: è stato registrato dal titolare senza alcun diritto o interesse legittimo associato a tale nome; o è stato registrato o è utilizzato in malafede. I diritti protetti comprendono, tra l&#8217;altro, <strong>marchi registrati nazionali e comunitari</strong>, <strong>Indicazioni Geografiche</strong> o<strong> Denominazioni di Origine</strong> e, nella misura in cui sono protetti dalla legislazione nazionale del Membro Stato in cui sono detenuti: marchi non registrati, nomi commerciali, identificativi commerciali, nomi di società, cognomi e titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette.</p>
<p>Ai sensi dell&#8217;articolo 21 del regolamento (CE ) N. 874/2004, le registrazioni speculative e abusive sono soggette a <strong>revoca</strong>, utilizzando il procedimento ADR .eu o una procedura giudiziaria avviata dai titolari dei diritti.</p>
<p style="font-weight: 400;">In questo studio, gli autori sottolineano che: «<em>Attualmente, i titolari di diritti di proprietà intellettuale diversi dai marchi, come Indicazioni Geografiche e Denominazioni di Origine, nomi commerciali, identificativi commerciali e nomi di società, ecc., hanno accesso a misure curative solo quando l&#8217;abuso la registrazione in .eu è già avvenuta. Pertanto, il registro .eu dovrebbe studiare soluzioni per istituire collaborazioni con entità e agenzie per effettuare (direttamente o indirettamente) controlli in banche dati (ad esempio, il registro delle indicazioni geografiche dell&#8217;UE della Commissione europea &#8211; eAmbrosia) e, in caso di identità (o somiglianza) con i nomi di dominio .eu, notifica (direttamente o indirettamente) al titolare dei diritti consentendo a quest&#8217;ultimo di agire; o agisce direttamente (d&#8217;ufficio). Ciò significherebbe in pratica estendere la funzionalità di avviso anche a tali diritti di proprietà intellettuale. </em>»</p>
<p style="font-weight: 400;">Raccomandano che il Registro .eu apporti i seguenti <strong>miglioramenti alla procedura di registrazione .eu</strong> e alle misure messe in atto per prevenire e curare le registrazioni speculative e abusive:</p>
<ul>
<li><strong>Esecuzione</strong> (direttamente o tramite collaborazioni) di <strong>controlli incrociati</strong> nelle <strong>banche dati ufficiali</strong>, in particolare quelli relativi ai marchi nazionali degli Stati membri, alle Indicazioni Geografiche e alle Denominazioni di Origine, nomi commerciali, identificativi commerciali e nomi di società, titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette per identificare le corrispondenze tra le richieste del nome di dominio .eu e tali diritti protetti (come in .dk, .hu, .uk). Ciò potrebbe essere realizzato, come menzionato sopra, estendendo la collaborazione esistente con l&#8217;EUIPO agli uffici dei marchi e dei diritti d&#8217;autore e ai registri delle imprese degli Stati membri e le misure esistenti, in particolare il sistema di allarme, messe in atto nell&#8217;ambito della collaborazione con l&#8217;EUIPO in relazione all&#8217;area geografica indicazioni e Denominazioni di Origine, nomi commerciali, identificativi commerciali e nomi di società, titoli distintivi di opere letterarie e artistiche protette;</li>
<li><strong>Offrire</strong>, direttamente o tramite i registri, <strong>servizi</strong> che consentano ai titolari di DPI di<strong> bloccare preventivamente le registrazioni dei nomi di dominio in violazione</strong> (simili ai servizi già esistenti sul mercato gTLD 215 ). Un tale servizio consisterebbe nel consentire ai titolari dei diritti di presentare richieste e prove documentali sui diritti precedenti a pagamento e di offrire loro la possibilità di inserire i corrispondenti domini .eu, le varianti di questi e le loro versioni sovrapposte in un elenco di nomi non disponibili per la registrazione da parte di terzi;</li>
<li><strong>Estensione dell&#8217;uso di algoritmi predittivi per prevenire registrazioni speculative e abusive</strong>. Il sistema di prevenzione degli abusi e di allerta precoce (APEWS) è uno strumento di rilevamento e sospensione proattivo basato sull&#8217;intelligenza artificiale sviluppato da EURid per prevenire nomi di dominio dannosi che APEWS dovrebbe essere ulteriormente sviluppato per rilevare e quindi impedire la registrazione di nomi di dominio corrispondenti ai diritti precedenti (EUTM e marchi nazionali degli Stati membri e altri diritti di proprietà intellettuale protetti ai sensi dell&#8217;articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 874/2004) fabbricati in malafede, anche utilizzando banche dati pubbliche di tali diritti di proprietà intellettuale (banche dati di marchi, registri di imprese, Indicazioni Geografiche e database delle denominazioni di origine &#8211; ad es. eAmbrosia, ecc.)</li>
</ul>
<p>Fonte: <strong>Ufficio delle pubblicazioni dell&#8217;Unione europea</strong></p>
<p><a href="https://www.qualivita.it/wp-content/uploads/2020/07/Studio-EU-contro-le-registrazioni-speculative-e-abusive-dei-nomi-di-dominio.pdf" target="_blank" rel="noopener">SCARICA IL REPORT COMPLETO (ENG)</a></p>
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